PRATICA SCIA

La SCIA costituisce uno dei principali adempimenti amministrativi da compiere per iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva artigianale, commerciale o industriale. La SCIA è una dichiarazione amministrativa che produce effetti immediati utilizzando l'apposita modulistica che viene compilata in regime di autocertificazione.

  • A cosa serve la SCIA

    La SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) è la dichiarazione amministrativa da presentare in Comune che permette alle imprese di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale). Produce effetto immediato, in quanto non è necessario attendere i tempi, l'esecuzione delle verifiche sui requisiti e i controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, entrata in vigore il 31 luglio 2010, ha sostituito la DIA (Denuncia di inizio attività) e la DIAP (Dichiarazione di inizio attività produttiva) e si compone di un'autocertificazione con degli allegati, necessaria a documentare il possesso di: - requisiti soggettivi (morali e professionali se richiesti per lo svolgimento di determinate attività); - requisiti oggettivi: previsti dalla legge a seconda del tipo di attività economica da avviare, attinenti ad esempio la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale dei locali o delle attrezzature aziendali.

  • Quando presentare la SCIA

    La SCIA deve essere presentata prima dell'inizio, della modifica, della sospensione o della cessazione dell'attività. Trattandosi di un'autocertificazione nella quale si dichiara la sussistenza de requisiti per l'apertura dell'attività è necessario che, alla data di presentazione della stessa, il richiedente abbia già tutte le carte in regola per avviare l'attività (ad esempio la società deve essere già costituita).

  • Attività soggette a SCIA

    Le attività economiche soggette a SCIA sono:

    1) attività produttive e artigianali;

    2) attività turistiche;

    3) attività agricole;

    4) attività commerciali, quali ad esempio attività di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti) commercio al dettaglio, commercio on line.

    Sono esclusi dalla presentazione della SCIA:

    - i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera (ad esempio il calzolaio, il sarto);

    - le attività in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali;

    - le attività per le quali non sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare (ad esempio le attività economiche a prevalente carattere finanziario).

    Disposizioni particolari riguardano la presentazione della SCIA per le attività di:

    - imprese di affari in mediazione;

    - intermediazione commerciale di affari;

    - agente e rappresentante di commercio;

    - mediazione marittima;

    - spedizioniere;

    - attività di installazione di impianti (ad esempio, elettricista, idraulico, ecc.);

    - imprese di pulizia e facchinaggio.

  • Come presentare la SCIA

    La SCIA va presentata esclusivamente con modalità telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune del territorio in cui viene svolta l'attività. Attualmente la modulistica da utilizzare per presentare la SCIA è diversa in ogni Regione, ma è in programma una riforma dell'intera procedura con l'istituzione di un'unica modulistica per la SCIA uguale per tutti. Inoltre, se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello SUAP. Per presentare la SCIA occorre seguire una serie di passaggi:

    1) il titolare dell'impresa deve verificare sul sito istituzionale che il Comune di competenza disponga di uno sportello SUAP accreditato o meno al Ministero per lo Sviluppo Economico;

    2) a seconda che il SUAP di competenza sia accreditato o meno, la SCIA può essere presentata attraverso i seguenti sistemi informativi:

    • sistema informativo MUTA predisposto da Regione Lombardia (per SUAP accreditati o meno);
    • sistema informativo del SUAP accreditato al MISE; c) sistema informativo Starweb della Camera di Commercio (CCIAA);
    • sistema informativo Impresainungiorno;
    • sistema ComUnica (presentazione al SUAP per il tramite della Camera di Commercio territorialmente competente) se allegata ad una pratica di Comunicazione Unica;

    3) il sistema informativo confeziona la pratica e la trasmette alla PEC del SUAP o della CCIAA (nel caso in cui il SUAP non sia accreditato);

    4) l'imprenditore riceve un numero di protocollo e può iniziare immediatamente l'attività;

    5) la SCIA viene trasmessa ad ASL, ARPA e Vigili del Fuoco per i controlli di rispettiva competenza.

  • Chi può presentare la SCIA

    La SCIA va presentata dal titolare dell'attività. 

    In alternativa, è possibile rivolgersi:

    - ad una Associazione di Categoria;

    - ad un professionista abilitato.

  • I controlli

    L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dal giorno della presentazione della stessa.

    Entro 60 giorni l'ufficio competente procede alla verifica della SCIA, delle dichiarazioni e delle certificazioni allegate e, in caso di assenza dei requisiti e dei presupposti di legge, può inibire la prosecuzione dell'attività, salva la regolarizzazione della stessa entro un termine fissato dall'amministrazione medesima, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

    Decorso il termine di 60 giorni, l'Amministrazione competente può intervenire solo mediante provvedimenti in autotutela e può bloccare l'impresa solo se la SCIA riguarda una attività che comporta "pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale". Poiché la maggior parte delle attività economiche non coinvolgono questi interessi sensibili, gli imprenditori, scaduti i 60 giorni dall'invio della SCIA, possono operare senza il rischio amministrativo, ovviamente se l'autocertificazione non è falsa.

  • Quanto costa presentare una SCIA

    Il costo di presentazione della SCIA non è standard, ma è variabile rispetto all'attività che si intende avviare e al costo delle eventuali certificazioni da allegare.

 

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